Il Giudice Sportivo Regionale, 68 – 43 0 – 0 letto il referto della gara n. 12091 del 13 maggio 2024, nonché l’istanza avverso il risultato della stessa; riscontrata la posizione irregolare dell’atleta Mazzotti Andrea tesserato per la società “A.S. Dil. Bellaria Basket” il quale non poteva essere schierato in quanto lo stesso era stato già stato squalificato con C.U. n. 97 del 14 novembre 2023 quando risultava tesserato con la società “ASD Villanova Basket Tigers” in altro campionato e, dunque, non poteva commutare la seconda squalifica comminata nella medesima stagione sportiva; verificato che emergeva che la società Bellaria Basket aveva comunque ottenuto la commutazione della squalifica del suddetto tesserato ma solo per un errore del sistema “Fip Online” che consentiva la commutazione della (seconda) squalifica (e non “bloccava” automaticamente tale operazione, come di norma avviene in casi di impossibilità della stessa) e con ciò permettendo l’ammenda sostitutiva; ritenuto, in ogni caso, di applicare le circostanze attenuanti del caso atte ad escludere la sanzione della perdita della gara (art. 49 R.G.), sia in quanto l’errore nel sistema “Fip Online” ha costituito una concausa al comportamento erroneo della società (art. 21,4b R.G.), sia riconoscendo la buona fede nonché l’errore scusabile nel quale è incorsa la società “A.S. Dil. Bellaria Basket” coinvolta (art. 21,4 R.G.); DISPONE la ripetizione della gara, nella quale l’atleta Mazzotti Andrea non potrà essere schierato e dovrà, dunque, scontare la squalifica comminata a suo carico, e il rimborso delle spese di trasferta da parte della FIP Emilia Romagna nei confronti della squadra ospitata (effettivamente sostenute e documentate) in base ai parametri stabiliti dall’art. 65 RE e dalle DOA. Dispone altresì che la gara venga recuperata in data da concordarsi tra le società e comunque entro il 20 maggio 2024.
Aggiornamento del 20/05
Si comunica la rinuncia da parte del Bellaria Basket alla disputa della ripetizione della gara.
soc. A.S.DIL. BELLARIA BASKETerdita gara per rinuncia alla disputa della stessa, deplorando la società per quanto posto in essere e applicando un’ammenda pari ad Euro 560.00, cosм come disposto dall’articolo 55 R.G., e calcolata sulla base dei “Contributi a carico delle societа non professionistiche” [art. 18 RG,art. 49 RG, 55 RG art. 14 RE]
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